Con la legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), entrata in vigore il 13 settembre 2014, è stata introdotta nel nostro ordinamento la “negoziazione assistita da avvocati”.
La negoziazione assistita si svolge in un contesto alternativo a quello giurisdizionale formale.
La normativa sulla negoziazione assistita definisce la convenzione di negoziazione un accordo mediante il quale le parti convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere “in via amichevole” una controversia (art. 2 D.L. 132/2014) e non indica alcuna norma di diritto processuale civile al quale attenersi.
Per quanto riguarda l’assistenza legale, il decreto legislativo sulla negoziazione assistita, come modificato dalla legge di conversione, prevede la necessità di “almeno un avvocato per parte” (art. 6, comma 1) al fine di addivenire ad accordi di separazione, divorzio o relative modifiche.
Rimane una facoltà della Parte il farsi assistere da un avvocato nelle procedure di separazione e divorzio dinanzi all’ufficiale di stato civile (art. 12, comma 1).
Nella negoziazione, oltre all’Avvocato, possono essere coinvolti altri soggetti (psicologi, assistenti sociali, neurologi, ecc.) al fine di meglio analizzare e comprendere il singolo caso in tutti quegli aspetti che esulano dal diritto.
Le fasi della procedura
L’art. 2, comma 2 lett. a) del decreto legge, per il raggiungimento dell’accordo negoziato impone una durata non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi rinnovabili per trenta giorni.
Prima di essere trasmesso all’ufficiale di stato civile, l’accordo di negoziazione, deve essere trasmesso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente sufficienti, la trasmissione deve avvenire entro dieci giorni.
Vantaggi della negoziazione assistita