L’art. 151, comma 2, c.c. prevede che, nel caso in cui ne ricorrano le circostanze e vi sia un’espressa richiesta in tal senso, il giudice, nel pronunciare la separazione, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile, a causa del suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali.
Irrilevanti ai fini della dichiarazione d’addebito sono i cd. Comportamenti di reazione, ovvero quei comportamenti che si configurano come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducono in una violazione nell’ambito familiare di regole di condotta imperative e inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza.
La giurisprudenza ha individuato diverse circostanze per cui sia possibile addivenire ad una pronuncia di addebito. Tra le più frequenti si citano:
Il coniuge a cui viene addebitata la fine del rapporto coniugale perde il diritto a percepire l’assegno di mantenimento.