Separazione giudiziale:

casa coniugale

In caso di separazione, la casa familiare può essere assegnata ad uno dei due coniugi.
Nel caso in cui l’abitazione sia di proprietà, la relativa quota di competenza rimarrà riferita al rispettivo titolare.
Nel caso in cui l’abitazione familiare sia in locazione, al conduttore succede per legge l’ex coniuge assegnatario.

Con figli

A seguito della separazione dei coniugi, l’abitazione familiare viene di regola assegnata al genitore presso il quale i figli sono collocati prevalentemente.
Questo principio trova ragione nella salvaguardia dell’interesse superiore della prole (art. 155-quater c.c.) e viene valutato prioritariamente anche rispetto agli interessi personali dei coniugi.
Dell’assegnazione il giudice tiene pure conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.

Senza figli

La casa familiare non può essere assegnata ad uno dei coniugi. In questo caso, se l’immobile è di proprietà comune e non si trovi un’intesa, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell’immobile. Se l’immobile è di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva di quest’ultimo.

Perdita del diritto

Quando l’assegnatario:

  • Non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare;
  • Inizi una convivenza more uxorio;
  • Contragga un nuovo matrimonio.