mantenimento dei figli
In caso di separazione, il giudice può disporre in capo ad un coniuge l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli.
Vengono considerati:
L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni
L’obbligo di corrispondere periodicamente un assegno di mantenimento può essere previsto anche in favore dei figli maggiorenni.
Tale assegno, se disposto dal Giudice, può essere elargito direttamente in favore del figlio maggiorenne.
Presupposti
Del coniuge
Il coniuge che non sia economicamente autosufficiente e a cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario per il suo mantenimento. È possibile che le Parti concordino una corresponsione in un’unica soluzione.
Presupposti
Il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
La c.d. “Legge di stabilità per il 2016” (L. 208/2015) ha introdotto la possibilità, per il coniuge separato che si trovi in stato di bisogno, di ottenere dallo Stato un’anticipazione delle somme dovute dall’altro coniuge a titolo di mantenimento. Per il momento il Fondo opera solo in via sperimentale, presso alcuni Tribunali da individuarsi con appositi decreti ministeriali.
I presupposti per poter ricorrere al Fondo di solidarietà sono i seguenti:
Lo scopo è di ottenere dallo Stato un’anticipazione della somma, al massimo pari all’importo del singolo assegno non percepito.