Separazione giudiziale:

mantenimento dei figli

In caso di separazione, il giudice può disporre in capo ad un coniuge l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli.
Vengono considerati:

  • attuali esigenze del figlio;
  • tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • permanenza presso ciascun genitore;
  • situazione reddituale dei genitori;
  • valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni

L’obbligo di corrispondere periodicamente un assegno di mantenimento può essere previsto anche in favore dei figli maggiorenni.
Tale assegno, se disposto dal Giudice, può essere elargito direttamente in favore del figlio maggiorenne.

Presupposti

  • il figlio non deve essere economicamente autosufficiente;
  • “valutazione delle circostanze da parte del Giudice” può disporre il pagamento di un assegno periodico che, salvo diversa determinazione dello stesso giudice, è versato direttamente al figlio;
  • gravi handicap del figlio (si applica interamente la disciplina prevista per i figli minori).

Del coniuge

Il coniuge che non sia economicamente autosufficiente e a cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario per il suo mantenimento. È possibile che le Parti concordino una corresponsione in un’unica soluzione.

Presupposti

  • Non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento;
  • Mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
  • Sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.

Il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

La c.d. “Legge di stabilità per il 2016” (L. 208/2015) ha introdotto la possibilità, per il coniuge separato che si trovi in stato di bisogno, di ottenere dallo Stato un’anticipazione delle somme dovute dall’altro coniuge a titolo di mantenimento. Per il momento il Fondo opera solo in via sperimentale, presso alcuni Tribunali da individuarsi con appositi decreti ministeriali.
I presupposti per poter ricorrere al Fondo di solidarietà sono i seguenti:

  • oggettivo stato di bisogno che impedisca di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori o dei figli maggiorenni portatori di handicap grave conviventi;
  • il coniuge tenuto all’erogazione dell’assegno non provvede.

Lo scopo è di ottenere dallo Stato un’anticipazione della somma, al massimo pari all’importo del singolo assegno non percepito.