Maltrattamenti

In forza dell’art 572 cp, comma 1, si prevede la pena di reclusione da due a sei anni per chiunque metta in atto delle condotte maltrattanti ai danni di una persona della famiglia o comunque sua convivente.

In questo senso, la “famiglia” è da intendersi in senso ampio comprendendo ogni consorzio di persone legate da relazioni e consuetudini di vita tali da fare sorgere reciproci rapporti di convivenza, assistenza e solidarietà.
Ne deriva che i membri delle famiglie di fatto godono della stessa protezione dei membri della famiglia regolata dalle norme sul matrimonio civile.

Le suddette pene sono previste per colui che maltratti una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il senso ampio della norma vi fa rientrare diversi casi: si pensi, in particolare, alle strutture di ricovero dove potrebbero essere adoperati nei confronti dei degenti mezzi incompatibili con le normali finalità di cura, mentre più controverse applicazioni vi sono state negli ambienti di lavoro o scolastici, dove tenue è il confine con il meno grave delitto di abuso dei mezzi di correzione, previsto dall’articolo 571 codice penale.

Quando

I maltrattamenti si realizzano per lo più con le tipiche violenze fisiche, morali o verbali nei confronti di soggetti vulnerabili e conviventi.

Presupposti

  • Comportamenti violenti nei confronti di soggetti cd. “deboli”;
  • Violenze abituali e non occasionali;
  • Violenze di vario tipo: sessuale, fisica, verbale, psicologica o economica;
  • Relazioni dolorose e mortificanti le relazioni tra l’autore di tali comportamenti e la vittima.

Quando la vittima è anche madre

Secondo i dati ISTAT, il 65,2% delle donne vittime di violenza intrafamiliare ha dichiarato che i figli sono stati testimoni di uno o più episodi.

Le statistiche, inoltre, testimoniano che sono le donne ad essere maggiormente vittime di violenza domestica. Al giugno 2015 se ne contavano 6 milioni e 788 mila.

Quali sono le possibili soluzioni?

Misure di protezione previste dalla legge n. 154/2001
Separazione giudiziale con addebito
Risarcimento danni provocati alla moglie-vittima