Ai sensi dell’art. 570 c.p. si prevede la reclusione fino ad un anno o la multa da lire duecentomila a due milioni per chi:
- abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori o alla qualità di coniuge;
- malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
- fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per fatto a lui addebitabile;
Anche il mancato o ritardato pagamento dell’assegno di mantenimento configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).