Cosa sono
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, a seguito della richiesta di una parte, pronuncia per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente” (art.342 bis c.c.).
Tipologie
I provvedimenti adottati consistono in:
Presupposti
Alla base dei provvedimenti ex art. 342- ter c.c. vi sono due distinte circostanze:
Quando
Ordine di protezione e violazione dei doveri coniugali
Il decreto protettivo ex art. 342 ter, c.c. non può essere richiesto nel caso in cui vengano “semplicemente” violati i doveri di mantenimento ex art. 143-147 c.c. in quanto tale comportamento configura una mera condotta omissiva (Cfr. Tribunale di Barletta, decreto 17/01/2004, in www.leggiditaliaprofessionale.it, 2005; Tribunale di Trani, sentenza 17/01/2004, in www.leggiditaliaprofessionale.it, 2006; sulla stessa linea, cfr. Tribunale di Bari, sentenza 29/05/2003, in Foro Padano, 2003, 1, 178 – ipotesi di reciproche condotte gravemente pregiudizievoli e inosservanti degli obblighi gravanti sui coniugi).