Amministrazione di sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.

Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
  • dal coniuge;
  • dalla persona stabilmente convivente;
  • dai parenti entro il quarto grado;
  • dagli affini entro il secondo grado;
  • dal tutore o curatore;
  • dal pubblico ministero.

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • il padre, la madre;
  • il figlio;
  • il fratello o la sorella;
  • il parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.