del genitore
Ai sensi dell’art. 330 c.c. si prevede che il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
La norma sanziona le ipotesi in cui i genitori non esercitino la responsabilità sui figli in modo conforme alle intenzioni del legislatore e in particolare al principio di realizzazione degli interessi dei figli; pertanto la decadenza non è che la logica conseguenza dell’esercizio distorto dei poteri che essa conferisce.
La previsione dell’art. 330 c.c. trova il suo fondamento nel diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonchè mantenuto, ricevendo altresì le cure e le attenzioni dai propri genitori.
La dichiarazione di decadenza della potestà non comporta tuttavia l’interruzione automatica dei rapporti con il genitore dichiarato decaduto, in quanto, l’accertata incapacità di assumere decisioni a favore del figlio, non esclude l’esistenza di sentimenti di affetto validi e sinceri nei confronti dei figli, che possono rappresentare una valida risorsa in favore della prole.
Il genitore decaduto dovrà pertanto sottostare alle indicazioni del giudice minorile o dell’altro genitore, avendo perduto la libertà delle decisioni e dei tempi di frequentazione del figlio; inoltre il suo comportamento sarà in ogni caso soggetto a controllo.
Casi di decadenza: