Reintegrazione delle responsabilità

Ai sensi dell’art. 332 il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Il legislatore ha previsto la possibilità di attribuire nuovamente la responsabilità al genitore che ne sia decaduto. A tal fine però sono predisposti rigorosi controlli preventivi  per verificare se siano venute meno le esigenze cautelari che avevano reso necessaria la decadenza.