La mancata previsione di un assegno divorzile in favore della ex moglie non può trovare giustificazione nel nuovo orientamento giurisprudenziale affermatosi con la nota sentenza Grilli (Cass. n. 11504/2017).

Tale principio è stato previsto dal Tribunale di Torino, VII Sezione Civile – Famiglia, nel provvedimento del 14 Giugno 2018 con cui venivano respinte le richieste di un uomo di non prevedere alcun assegno divorzile in favore della moglie.

LA VICENDA

Nel 2014 le Parti concludevano consensualmente la propria separazione riconoscendo in favore della Signora un assegno di mantenimento di circa 1.000,00 Euro mensili.

Successivamente alla sentenza Grilli (Cass. n. 11504/2017), il marito decideva di proporre ricorso giudiziale di divorzio chiedendo di azzerare il proprio contributo economico in favore della donna, in quanto la resistente (una casalinga di 48 anni) avrebbe avuto piena capacità lavorativa e, in ogni caso, un’autonoma autosufficienza economica.

Secondo l’uomo, quindi, la moglie avrebbe dovuto dire addio all’alto tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.

Di diverso avviso la donna la quale, spaventata dalle pretese del marito, decideva di chiedere aiuto a DIACTION – Associazione Divorzisti Italiani che le garantiva un supporto multidisciplinare e, in particolare, il patrocinio di un pool legale guidato in prima persona dal Presidente, Avv. Maurizio Cardona.

In particolare, la difesa evidenziava come sin dal matrimonio (1996) per accordo tra i coniugi, confermato poi dal medesimo marito in udienza, la moglie non avesse mai svolto attività lavorativa curando, invece, gli interessi della famiglia e del figlio e consentendo così al marito stesso (noto imprenditore piemontese) di dedicarsi alla propria attività e incrementare il suo patrimonio.

A seguito dell’udienza presidenziale di divorzio, il Tribunale di Torino riteneva che: “il nuovo orientamento giurisprudenziale non può considerarsi come un elemento giustificante la modifica del regime economico del divorzio; il profilo dell’autosufficienza deve essere tenuto in considerazione dal Giudice ma devono essere esaminati gli elementi di fatto innovativi e, in particolare se l’asserito miglioramento in capo al coniuge beneficiario dell’assegno, abbia fatto raggiungere a quest’ultimo un’autosufficienza economica (Cass. n. 2043\2018)”.

Per di più, il Giudice riscontrava come a seguito della separazione l’uomo non avesse mai tenuto con sé il figlio nei termini previsti nel calendario concordato fra le parti e, conseguentemente, come la limitata partecipazione del padre alla vita del figlio avesse trasferito interamente sulla madre l’intera gestione del medesimo.

Per tali ragioni, il Giudice confermava le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato il 10.3.2014, assegnando quindi la casa coniugale alla moglie, riconoscendo un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne (ma economicamente non autosufficiente) e, infine, confermando l’assegno mensile in favore della donna nella stessa misura prevista in sede di separazione.